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Le società farmaceutiche innovative che intendano depositare domande di brevetto su nuovi composti farmaceutici, nuovi usi medici di composti già noti o nuovi regimi terapeutici, i cui effetti possono essere determinati solo nel corso di sperimentazioni cliniche in uomo, dovranno affrontare nel prossimo futuro nuove sfide. In Europa stanno infatti cambiando le regole sulla trasparenza delle sperimentazioni cliniche; le nuove regole prevedono che molte informazioni su tali sperimentazioni siano rese di dominio pubblico prima che le sperimentazioni abbiano inizio, cosicché queste informazioni potrebbero rappresentare tecnica anteriore opponibile a domande di brevetto depositate successivamente all'inizio della sperimentazione.

È sin dal dopo guerra che l'Europa cerca di dar vita a un unico diritto brevettuale valido in tutti gli Stati; si è partiti nel 1947 con l'idea di creare un Brevetto Comunitario (attraverso l'istituzione dell'Institut International des Brevets all'Aja) e si è giunti all'inizio del primo decennio degli anni 2000 alla predisposizione degli accordi internazionali per l'istituzione del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti. Ostacoli di varia natura (in particolare, alcuni ricorsi presentati di fronte alla Corte Costituzionale in Germania e, non ultima, la Brexit) hanno tuttavia rallentato la prosecuzione delle attività necessarie per dare vita al Brevetto Unitario. Oggi dovremmo essere vicini al momento in cui sarà possibile ottenere un Brevetto Unitario dal momento che la Germania il 7 agosto scorso ha ratificato l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti dopo che i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale sono stati rigettati. Il Comitato preparatorio del Tribunale unificato dei brevetti ha annunciato che il tribunale dovrebbe essere operativo intorno a metà 2022-inizio 2023.

Nell'agosto di quest'anno la normativa italiana in tema di proprietà industriale è stata aggiornata al fine di consentire alle società farmaceutiche operanti in Italia di richiedere più agevolmente licenze per lo sfruttamento commerciale di brevetti concernenti prodotti medicinali utili per contrastare l'attuale pandemia.

Nel nostro precedente articolo[1] si era parlato della proposta di alcuni Stati di sospendere l'efficacia dei brevetti concernenti farmaci e vaccini anti-Covid per facilitare l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici necessari nella battaglia contro l'infezione da SARS-CoV-2. Si era altresì evidenziato come gli accordi internazionali sulla proprietà industriale (tra i quali, l'Accordo TRIPs) già prevedessero la possibilità per uno Stato di autorizzare lo sfruttamento di un brevetto anche senza il consenso del titolare nel caso di un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza.

Con una recente ordinanza emessa in data 2 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito quali siano i criteri da utilizzarsi per determinare la liquidazione equitativa del danno da lucro cessante subito a seguito della violazione di un brevetto.

Recentemente è stata emessa dalla Corte di Cassazione un'interessante Ordinanza (n. 5666 del 2 marzo 2021[1]) che prende in considerazione la questione della liquidazione equitativa dei danni derivanti dalla contraffazione di un brevetto per invenzione industriale.

Il caso oggetto dell'Ordinanza riguardava la lamentata contraffazione di un brevetto di prodotto. La controversia è passata attraverso le sentenze di primo e secondo grado dove si è dibattuto rispettivamente della validità e della contraffazione del brevetto e del risarcimento dei danni. Le parti hanno successivamente presentato rispettivi ricorsi alla Corte di Cassazione richiedendo la revisione della sentenza di secondo grado.

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