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Con una recente ordinanza emessa in data 2 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito quali siano i criteri da utilizzarsi per determinare la liquidazione equitativa del danno da lucro cessante subito a seguito della violazione di un brevetto.

Recentemente è stata emessa dalla Corte di Cassazione un'interessante Ordinanza (n. 5666 del 2 marzo 2021[1]) che prende in considerazione la questione della liquidazione equitativa dei danni derivanti dalla contraffazione di un brevetto per invenzione industriale.

Il caso oggetto dell'Ordinanza riguardava la lamentata contraffazione di un brevetto di prodotto. La controversia è passata attraverso le sentenze di primo e secondo grado dove si è dibattuto rispettivamente della validità e della contraffazione del brevetto e del risarcimento dei danni. Le parti hanno successivamente presentato rispettivi ricorsi alla Corte di Cassazione richiedendo la revisione della sentenza di secondo grado.

La proposta di “sospendere” i diritti brevettuali concernenti vaccini e farmaci anti-Covid19 al fine di permettere il necessario approvvigionamento di tali prodotti per risolvere la crisi da coronavirus non pare tenere in conto il fatto che la normativa internazionale e nazionale prevede da lungo tempo la licenza obbligatoria quale strumento legalmente valido e efficace cui eventualmente ricorrere in situazioni come la crisi da coronavirus.

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