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SETTORI DI ATTIVITÀ

Varietà vegetali

Lo Studio offre ai propri Clienti che operano come coltivatori nei settori, ad esempio, dell’orticoltura alimentare o della floricoltura una consulenza in relazione allo sviluppo e allo sfruttamento di diritti su nuove varietà vegetali.

Lo strumento di tutela delle varietà vegetali è chiamato diritto del costitutore o anche diritto su una nuova varietà vegetale o privativa per varietà vegetale.

La privativa per varietà vegetale è una forma specifica di diritto della proprietà industriale riconosciuta in diversi paesi del mondo con lo scopo di incoraggiare lo sviluppo di nuove varietà mediante il riconoscimento di una esclusiva commerciale che permette al costitutore di recuperare le spese di investimento e trarre profitto dallo sfruttamento commerciale della varietà protetta.

Per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto. Affinché sia concessa una privativa di nuova varietà vegetale, quest’ultima deve soddisfare i requisiti di novità, distinzione, omogeneità, stabilità.

La varietà vegetale si reputa “nuova” se alla data di deposito della domanda di privativa il materiale di riproduzione o moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato venduto né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà da oltre un anno sul territorio nazionale o da oltre quattro anni in qualsiasi Stato estero (periodo esteso a sei anni nel caso di alberi e viti). Una varietà vegetale soddisfa il requisito della “distinzione” quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. La varietà è considerata “omogenea” se è sufficientemente uniforme nell’espressione dei caratteri distintivi rilevanti ai fini della protezione. Infine, la varietà è considerata “stabile” quando i caratteri distintivi rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

Il diritto su una nuova varietà vegetale ha una durata di venti anni (venticinque per la privativa comunitaria) a decorrere dalla data della sua concessione; per alcune specie, quali ad esempio le viti, il diritto dura trenta anni dalla data della concessione.

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