La legge 24 luglio 2023, n. 102 ha introdotto importanti modifiche al Codice della Proprietà Industriale (CPI) emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Le modifiche - in vigore dal 23 agosto 2023 - si prefiggono l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese italiane e la protezione della proprietà industriale, nonché quello della semplificazione amministrativa e della digitalizzazione delle procedure.
Per quanto attiene alla materia dei marchi, si evidenziano le seguenti novità:
- Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta protette dalla legge nazionale o dell'Unione Europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione Europea sono parte (art. 1 Legge 102/2023).
- Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia (art. 26 Legge 102/2023);
- Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante procedura di opposizione (art. art. 15 Legge 102/2023). Nello specifico, tra i soggetti titolari a proporre opposizione ci sono “ i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché', in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi di legge, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose”.
- Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei Ricorsi (Art 10 Legge 102/2023). I termini per la convocazione delle parti al procedimento orale davanti alla Commissione dei Ricorsi sono stati ridotti da quaranta a trenta giorni.
- Definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza (art. 27 Legge 102/2023). Questa modifica allinea, sostanzialmente, il CPI e il suo Regolamento di esecuzione per quanto riguarda il termine di cooling-off nei procedimenti di decadenza e nullità davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Tale disposizione – similmente a quanto previsto nei procedimenti di opposizione - ha lo scopo di incoraggiare le parti coinvolte a raggiungere un accordo transattivo. Tale termine è prorogabile su istanza congiunta delle parti sino al massimo di un anno.
- Inammissibilità di nuove domande di nullità o decadenza di un marchio basate su diritti anteriori che avrebbero potuto essere invocati a sostegno della prima domanda di nullità/decadenza. Questa modifica ha lo scopo di evitare il frazionamento delle domande di nullità.
Per quanto attiene alla materia dei disegni /modelli si evidenza la possibilità da parte di chi ne ha interesse di chiedere la protezione temporanea disegni/modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, in Italia o all’estero, su base di reciprocità (art. 2 Legge 102/20232). Con questa modifica viene sostanzialmente ripristinata la cosiddetta "priorità di esposizione", a condizione che la domanda di disegno/modello venga presentata entro sei mesi dalla data di esposizione del medesimo disegno o modello.