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IL NUOVO REGIME PATENT BOX

Con il Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (DL n. 146/2021) è entrato in vigore il nuovo regime Patent Box che prevede per i soggetti titolari di reddito d'impresa la possibilità di dedurre i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per lo sviluppo e lo sfruttamento di beni immateriali. Si tratta di uno strumento fiscale molto interessante per i contribuenti che abbiano ottenuto nel 2021 un titolo di privativa industriale o abbiano intenzione di ottenerlo nei successivi periodi d’imposta potendo conseguire un significativo risparmio d’imposta su spese di ricerca e sviluppo già sostenute e in corso di sostenimento relative a beni immateriali agevolabili.

Il regime Patent Box (come definito dall'art. 6[1] del DL 146/2021 e successivamente modificato con le Leggi n. 215 e 234/2021) consente alle aziende – in qualità di titolari di una privativa industriale – di recuperare ai fini fiscali i costi di ricerca e sviluppo, maggiorati del 110%, sostenuti per il mantenimento, il potenziamento, la tutela e l'accrescimento di beni immateriali agevolabili, a condizione che le aziende svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e allo sviluppo di beni immateriali. Tale regime è peraltro cumulabile con il Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo (Legge n. 160/2019), con un beneficio per le aziende che supera complessivamente il 50% delle spese sostenute.

L’obiettivo del regime Patent Box è quello di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando allo stesso tempo la base imponibile italiana. Il Patent Box vuole infatti incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero, e favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

L’ambito applicativo del regime Patent Box, secondo quanto stabilito al comma 3 dell’art. 6 del DL n. 146/2021, è limitato ai seguenti beni immateriali: 

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali, compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • due o più beni immateriali di quelli appena descritti collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, "tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi".

L'attuale norma prevede che per fruire dell’incentivo tali beni immateriali debbano essere utilizzati dai soggetti interessati nello svolgimento della propria attività d’impresa direttamente (impiegando all'interno dell'impresa il bene immateriale ai fini della produzione e della commercializzazione) o indirettamente (concedendo a terzi una licenza d'uso del bene immateriale a titolo oneroso).

Le modalità di esercizio delle agevolazioni previste dal Patent Box sono state definite – secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 6 del DL 146/2021 – con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 15 febbraio 2022[2].

Nel suddetto provvedimento è stato esplicitato quali sono i soggetti che possono beneficiare del Patent Box:

  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
  • soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
  • società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

nonché quali sono le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla "creazione e allo sviluppo" dei suddetti beni immateriali, ovvero:

  • le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • le attività classificabili come innovazione tecnologica;
  • le attività classificabili come design e ideazione estetica;
  • le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilisce altresì quali sono le voci di spesa deducibili a cui si applica la maggiorazione del 110%:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Sono escluse dal novero delle spese deducibili quelle sostenute per l'ottenimento del bene immateriale, quali le spese per la predisposizione e il deposito della documentazione atta ad ottenere la registrazione o il rilascio del bene.

È interessante notare che il comma 6 dell'art 6 del DL 146/2021 esclude l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, in caso di rettifica del beneficio da parte degli organi di controllo, a condizione che i soggetti beneficiari dell'agevolazione abbiano predisposto documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è previsto che tale documentazione sia articolata in due sezioni:

  • una sezione A con informazioni relative alla società beneficiaria dell’agevolazione e alle attività rilevanti svolte, inclusa una relazione tecnica;
  • una sezione B con informazioni relative alle spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale.

Le micro-imprese e le piccole, medie imprese possono predisporre la documentazione in forma semplificata, fornendo le medesime informazioni, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

Ai sensi del comma 10-bis dell'art. 6 del DL n. 146/2021, qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di tali spese (solo) a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione può essere applicata alle spese sostenute a partire dall'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Tale norma consente in sostanza di recuperare il beneficio non utilizzato relativo alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale. Tale agevolazione opera già per il periodo d'imposta 2021 e possono essere dedotte le spese sostenute a partire dal 2013.

La norma qui in commento stabilisce altresì che i soggetti che hanno beneficiato del vecchio regime agevolativo Patent Box[3] possono optare per il nuovo regime Patent Box previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate (secondo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 6 del DL 146/2021).

Il nuovo regime Patent Box risulta particolarmente interessante per i soggetti che abbiano messo in atto attività di ricerca e sviluppo destinate all'ottenimento di beni immateriali e consente in sostanza a tali soggetti di più che raddoppiare gratuitamente gli investimenti in ricerca e sviluppo già sostenuti o che verranno sostenuti negli anni futuri.

 

[1]           L'art. 6 del DL n. 146/2021 come modificato con le Leggi n. 215 e 234/2021 recita:

     1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

            2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

            3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.

            4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.

            5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

            6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali di cui al presente articolo possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui ai commi 1 e 2, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il  contribuente  consegni  all'Amministrazione  finanziaria  la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

            7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

            8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta.

            9. [abrogato]

            10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

            10-bis. Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

[2]           Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4169786/Provvedimento_15.02.2022_Patent_box.

[3]           Il vecchio regime Patent Box (introdotto dalla legge di stabilità del 2015) prevedeva nella sua configurazione, valida per le opzioni esercitate fino al 21 ottobre 2021, una parziale esenzione (50%) dei redditi che derivavano dall'utilizzo di beni immateriali agevolabili, che all'epoca comprendevano: brevetti industriali, software, know-how e disegni e modelli.

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