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A differenza di quanto accade in Europa, dove i procedimenti diagnostici sono brevettabili, negli USA la questione è decisamente più spinosa, dal momento che nel 2012 una corte statunitense ha stabilito che i procedimenti diagnostici costituiscono un'eccezione alla brevettabilità in quanto hanno ad oggetto leggi, fenomeni, e/o prodotti della natura che – come tali – non possono costituire materia brevettabile. Nel 2018, a seguito di una sentenza sul tema, è stato riconosciuto che, se ai passi diagnostici si accompagna anche un passo di trattamento terapeutico, è possibile sfuggire all'eccezione di brevettabilità. In una più recente sentenza del 2020, il Federal Circuit ha confermato che costituiscono materia brevettabile anche le rivendicazioni aventi ad oggetto procedimenti di preparazione, fornendo una nuova opportunità per proteggere i procedimenti diagnostici negli USA.

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio dell’Unione Europea[1], la privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile successivo all’anno della concessione del diritto. Nel caso delle varietà di vite, di specie arboree e di patata, la privativa dura trenta anni, alla luce del loro processo di sviluppo lungo, complesso e costoso.

A seguito dell'analisi dei tempi necessari per la selezione, la riproduzione e il raggiungimento dei potenziali di mercato, nonché della durata di vita di varietà vegetali della specie Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali, gli Stati membri del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali hanno chiesto all'unanimità una proroga della durata della protezione della privativa da venticinque a trenta anni.

In settori quale il settore chimico, farmaceutico, biotech e agrotech può accadere che la dimostrazione sperimentale del conseguimento di un effetto tecnico da parte di un'invenzione non sia contenuta in modo completo nella domanda di brevetto come depositata e il titolare, per sostenere la brevettabilità della propria invenzione, debba provare il raggiungimento di tale effetto sulla base di prove “post-pubblicate”, ossia prodotte solo in data successiva alla data di presentazione della domanda . L'ammissibilità di tali prove può quindi dipendere dalla "plausibilità" dell'effetto tecnico in vista delle informazioni contenute nella domanda come depositata. Recentemente alla Camera Allargata dei Ricorsi (Enlarged Board of Appeal – EboA) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti è stato proposto un interpello o referral affinché siano chiarite le condizioni che permettono di considerare ammissibili prove post-pubblicate.

Il tema della tutela delle invenzioni informatiche, invenzioni software, o ancora invenzioni attuate mediante elaboratore (“computer-implemented invention”, CII) è spesso fonte di dubbi e incertezze per gli Inventori che operano nel settore. Forniamo qui alcune indicazioni in merito, con particolare attenzione al tema della brevettabilità ma senza dimenticare la tutela conferita a un codice software dalla legge sul diritto d’autore.

Il Codice della Proprietà Industriale (CPI) e la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) indicano che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove, implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale (art. 45(1) CPI; art. 52(1) CBE). La locuzione “ogni settore della tecnica” lascerebbe intendere che anche le invenzioni realizzate nel campo dell’informatica debbano potersi ritenere “brevettabili”, a buon diritto, nel caso in cui siano nuove, inventive e applicabili nell’industria. La situazione è però più complessa, in quanto sia il CPI, sia la CBE prevedono l’esplicita esclusione dei programmi per elaboratore (programs for computers) dal novero delle invenzioni brevettabili, quando tali programmi per elaboratore siano rivendicati “in quanto tali” (art. 45(2)(b) e 45(3) CPI; art. 52(2)(c) e 52(3) CBE).

Le società farmaceutiche innovative che intendano depositare domande di brevetto su nuovi composti farmaceutici, nuovi usi medici di composti già noti o nuovi regimi terapeutici, i cui effetti possono essere determinati solo nel corso di sperimentazioni cliniche in uomo, dovranno affrontare nel prossimo futuro nuove sfide. In Europa stanno infatti cambiando le regole sulla trasparenza delle sperimentazioni cliniche; le nuove regole prevedono che molte informazioni su tali sperimentazioni siano rese di dominio pubblico prima che le sperimentazioni abbiano inizio, cosicché queste informazioni potrebbero rappresentare tecnica anteriore opponibile a domande di brevetto depositate successivamente all'inizio della sperimentazione.

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